23/06/2016
15/06/2016
Portiamo la vostra attenzione sulla nuova regolamentazione prevista dalla convenzione Internazionale SOLAS sulla sicurezza della navigazione, del carico, dei lavoratori.
Decreto Legge n. 447/2016 del 12/05/2016 come da allegato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana : “Determinazione della massa lorda verificata del container per trasporto merce(VGM)”
Le nuove procedure entreranno in vigore dal 01/07/2016 e le Compagnie Marittime confermano la necessità di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa anche se alcune procedure operative sono ancora in fase di definizione . Sarà dunque nostra premura tenervi aggiornati.
La nuova regolamentazione prevede l’obbligo di verificare la massa lorda dei container prima dell’imbarco degli stessi.
Il Decreto prevede 2 metodi per la verifica del peso :
1) Lo spedizioniere , su richiesta del caricatore , organizza il passaggio in pesa del ct ( pesa pubblica , pesatura ai terminal stoccaggio container interni ove possibile )
2) A.-- Lo shipper pesa fisicamente i colli già imballati a suo stab ,ricava il ‘peso lordo verificato’ e prende nota della tara del container indicata sulle porte del ct stesso. L’indicazione del ‘peso lordo verificato’ dovrà apparire sui documenti dello shipper e puo’ essere impresso sui colli stessi. La somma del ‘peso lordo verificato’ e della tara corrisponderà alla ‘verificata massa lorda’vgm che lo spedizioniere (per conto del caricatore) provvederà a comunicare alla Compagnia Marittima ed ad indicare sulla BL.
Secondo la normativa :
La responsabilità (penale) di ottenere la ‘verificata massa lorda’ (VGM) del container è del caricatore/shipper. La stima del peso non è permessa.
La somma del ‘peso lordo verificato’ e della tara ct costituisce la ‘Massa lorda verificata’(VGM)
Per i ct caricati presso i clienti , lo spedizioniere desume la verificata massa lorda (VGM) dalla documentazione/comunicazione ricevuta dal caricatore del ct , che dovrà pervenire allo spedizioniere immediatamente dopo il carico del ct .
La comunicazione della VGM dovrà SEMPRE pervenire alla Compagnia Marittima prima che il container arrivi al porto di imbarco.
Le modalità per la trasmissione della VGM in Compagnia Marittima dovranno seguire i canali di comunicazione previsti secondo le direttive fornite da ogni singola Compagnia.
Per la merce voluminosa, metalli etc , e tutta la merce difficilmente pesabile a stabilimento , è richiesto il passaggio in pesa .
I documenti della Compagnia Marittima dovranno riportare oltre al peso lordo anche ‘la massa lorda verificata’
Dal 01/07/2016 al 30/06/2017 è previsto un periodo di adeguamento alla normativa secondo il quale la massa lorda verificata puo’ avere un margine di errore di +- 500 kgs
I container sottoposti a verifica sul peso e trovati non conformi saranno soggetti a sanzioni .
Le compagnie Marittime segnalano che in mancanza della verifica del peso del container da parte dello shipper/caricatore ed in mancanza della relativa comunicazione della VGM, il container non potrà essere imbarcato.
In linea generale la posizione dei Terminal Portuali Italiani è quella di non accettare al gate contenitori sprovvisti di VGM .
Comunichiamo inoltre che all’interno del terminal portuale di Genova non sarà possibile pesare i ct.
In alcuni casi potrebbe essere possibile far pesare i container ai terminal ferroviari interni ( con relativo costo da quantificare ).
I costi per la deviazione del container in pesa, o per la pesatura del container nei terminal interni ove possibile o per la pesatura al porto ove possibile , sarà a cura dello shipper o comunque conteggiata nel calcolo delle spese di trasporto.
Per garantire l’imbarco sulle navi dal 01/07/2016 tutti i caricatori dovranno attivarsi per e conformarsi alle sudette richieste.
Vi preghiamo pertanto volerci sempre indicare all’atto del booking se necessitate del passaggio in peso del container oppure se siete attrezzati per la pesatura dei colli a magazzino .
E' cura dello shipper compilare lo 'Shipping Document'(dichiarazione)contenente i dati VGM
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23/06/2016 INTEGRAZIONE ALLA NORMA SOLAS:
Portiamo la vostra attenzione la Circolare 125/2016 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che integra il Decreto Dirigenziale 447/2016 del 05/05/2016 circa le linee guida per la determinazione della massa lorda verificata dei container.
La suddetta Circolare precisa che :
STRUMENTI: Gli strumenti regolamentari per pesare sono quelli in possesso della relativa omologazione rilasciata alternativamente ai sensi di:
a) Decreto Legislativo 29/12/1992 n. 517
b) Decreto Legislativo 02/02/2007 n.22
c) Regio Decreto del 12 giugno 1902 n.226 . Applicabile solo agli strumenti omologati prima dell’entrata in vigore dei Decreti di cui al punto a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.
Gli strumenti in questione devono essere muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto.
DOCUMENTAZIONE: Lo ‘Shipping document’ è il documento originato dallo SHIPPER per fornire la massa lorda verificata del container(VGM). Tale documento dovrà indicare Shipper, Azienda,Nome e Cognome della persona autorizzata, no. ct, data, luogo e firma digitale o autografata .
Il dato VGM e lo ‘Shipping document’ dovranno essere conservati dai soggetti coinvolti per almeno 3 mesi.
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO METODO 2. Come da Regolamento (UE) n.952/2013 e del consiglio del 9 Ottobre 2013, lo shipper, al fine di soddisfare le condizioni previste dal Metodo 2, dovrà avere i seguenti requisiti:
a) Dotarsi di un sistema di gestione della Qualità certificato da Enti Accreditati da un organismo Nazionale
b) Oppure Essere un ‘Operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza’ ( Regolamento(UE) 952/2013) ed essere in possesso di uno dei seguenti certificati:
—‘Certificato AEO Sicurezza’ denominato anche ‘Operatore Economico Autorizzato del settore della sicurezza’
--- ‘Certificazione AEO semplificazioni doganali/sicurezza’ denominato anche ‘Operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale’.
Fermo restando i punti a) e b) ,entro il 01/01/2017 lo shipper dovrà integrare il proprio sistema di gestione qualità e il relativo certificato anche con documentate procedure per lo svolgimento delle operazioni di pesatura : metodi, manutenzione/calibrazione delle attrezzature, gestione apparecchiature, conservazione dei dati.
Inoltre lo shipper che intende avvalersi del Metodo 2 dovrà dimostrare di possedere i requisiti di certificazione sopramenzionati inviando copia via pec della certificazione e della visura camerale in corso di validità ([email protected] Ufficio 2-Sezione3)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: è stato previsto un periodo transitorio fino al 30/06/2017 durante il quale potranno essere utilizzati anche strumenti di misura diversi da quelli regolamentari purchè con un errore massimo di +/- 500 kgs.
SANZIONI: Ogni riscontrata irregolarità nello ‘ Shipping Document’ (dichiarazione VGM) potrà essere considerata elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale.