22/04/2026
Con il termine del periodo invernale fissato al 15 aprile, si apre ufficialmente la finestra temporale per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi. La normativa prevede un mese di deroga per consentire a tutti gli utenti della strada di mettersi in regola: il termine ultimo è fissato al 15 maggio.
Cosa dice la norma?
Il punto tecnico fondamentale è l’indice di velocità:
1) l'obbligo di sostituzione scatta per tutti i veicoli che montano pneumatici invernali (si riconoscono per la presenza sul fianco della scritta M+S o per i simboli del fiocco di neve ❄️ o della montagna ⛰️) con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione (durante il periodo invernale è permessa una deroga che consente l'utilizzo di pneumatici invernali aventi un codice velocità inferiore al minimo indicato in carta di circolazione fino massimo al codice Q ovvero 160 km/h);
2) non sono obbligati alla sostituzione coloro che montano pneumatici invernali o quattro stagioni aventi codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione
Come funziona la finestra temporale?
1) dal 15 aprile al 15 maggio è possibile circolare con entrambi i tipi di pneumatici (invernali declassati o estivi) senza incorrere in sanzioni;
2) dal 16 maggio scatta il regime sanzionatorio per chi circola con pneumatici invernali aventi codice di velocità declassato.
Il mancato rispetto di questa scadenza comporta rischi pesanti sia economici che amministrativi:
1) sanzione pecuniaria da € 422 a € 1.731 (Art. 78 CdS per modifica delle caratteristiche costruttive senza aggiornamento della carta di circolazione);
2) sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e obbligo di revisione straordinaria presso gli uffici della UMC di competenza.
Oltre all'aspetto legale c'è quello ben più importante della sicurezza.
Circolare con mescole termiche a temperature elevate aumenta gli spazi di frenata ed accelera drasticamente il decadimento del battistrada.