03/02/2026
Finalmente si comincia a verificare chi possiede o no il titolo di guida turistica, per esercitare la professione. Ai colleghi: portatevi il nuovo patentino. Alle agenzie: se volete evitare sanzioni (davvero salate) ricorrete alle guide in regola.
❗A proposito dei controlli avvenuti in queste settimane ricordiamo alle colleghe e ai colleghi gli articoli di legge a cui si fa riferimento:
👉Legge 190/2023
Art. 11
Obblighi di comportamento
1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:
a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da
esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di
ogni altro soggetto autorizzato;
b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
👉Decreto ministeriale 28 agosto 2025
Articolo 4
(Modalità di rilascio e validità del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica)
1. Le guide turistiche richiedono al Ministero del turismo il rilascio del tesserino personale di riconoscimento tramite apposita funzionalità prevista dalla piattaforma informatica del Ministero.
2. Il tesserino ha una validità di dieci anni e può essere rinnovato, su richiesta presentata tramite la piattaforma informatica di cui al comma 1, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa per l’esercizio della professione, con rilascio di un nuovo tesserino.
❗3. Nelle more del rilascio e del rinnovo del tesserino personale è obbligatorio esibire il tesserino digitale dotato del codice univoco di identificazione.❗
👉Legge 190/2023
Art. 12
Divieti e sanzioni
1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario ((di servizi turistici)) di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, ((alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici)) è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
❗8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.